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aggiornato al 27.04.2023
 


Gli AMICI della Confraternita de’ GENOVESI

Al fine di poter allargare la sfera di influenza della Confraternita a quanti ne condividono le finalità ed i valori e  ne seguono l’azione di beneficenza e culto, pur non avendo origine genovese, intesa per tutto il territorio dell'antica Repubblica marinara, prescritta dallo Statuto, è stata costituita, con l’approvazione dell’Assemblea generale del dicembre 2001, una specifica Associazione.
Art.1 - E’ costituita la Associazione denominata “Amici della Confraternita de’ Genovesi in Roma” comprendente le persone che  provino di condividere lo spirito, le finalità e le attività della Confraternita, dimostrando concretamente di voler partecipare attivamente ad ogni aspetto della vita confraternale.
Art.2 - Gli “Amici della Confraternita” sono nominati dalla Deputazione Amministrativa, dietro loro richiesta scritta avallata dalla dichiarazione di almeno due Confratelli. Gli “Amici della Confraternita” restano tali a tempo indeterminato, non possono essere privati della qualifica (estromessi) se non per gravi motivi accertati dalla Deputazione Amministrativa.
Art.3 -  Gli “Amici della Confraternita” godono del diritto di partecipazione a tutte le Cerimonie e manifestazioni cui partecipano i Confratelli. Possono intervenire, su invito dei Governatori, alle riunioni della Deputazione Amministrativa per esprimere pareri non vincolanti su specifiche materie in esame, in relazione alle proprie particolari conoscenze e competenze.
Art.4 -  Gli “Amici della Confraternita de’ Genovesi in Roma” è una Associazione di fatto non riconosciuta e ad essa, quindi si applicano tutte le disposizioni normative riguardanti tale figura istituzionale, che hanno vigore in Italia.
Art.5 - Le modalità cerimoniali della ammissione alla qualità di “Amico della Confraternita”, saranno stabilite dalla Deputazione Amministrativa che delegherà a un membro la funzione di “Assistente” per i rapporti con l’Associazione.
Art.6 - L’elemento di distinzione degli appartenenti all’Associazione in qualità di “Amici”, è rappresentato da un segno riproducente San Giovanni Battista.
Art.7 - La presente Delibera ha valore di norma costitutiva e di direttiva regolamentare; per quanto in essa non contemplato, vale la normativa generale della Confraternita.  

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