Al fine di poter allargare la sfera di influenza della Confraternita
a quanti ne condividono le finalità ed i valori e ne seguono
l’azione di beneficenza e culto, pur non avendo origine genovese,
intesa per tutto il territorio dell'antica Repubblica marinara, prescritta dallo Statuto, è stata
costituita, con l’approvazione dell’Assemblea generale del dicembre
2001, una specifica Associazione.
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Art.1 -
E’ costituita la Associazione denominata “Amici della
Confraternita de’ Genovesi in Roma” comprendente le
persone che provino di condividere lo spirito, le
finalità e le attività della Confraternita, dimostrando
concretamente di voler partecipare attivamente ad ogni
aspetto della vita confraternale.
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Art.2 - Gli
“Amici della Confraternita” sono nominati dalla
Deputazione Amministrativa, dietro loro richiesta scritta
avallata dalla dichiarazione di almeno due Confratelli. Gli
“Amici della Confraternita” restano tali a tempo
indeterminato, non possono essere privati della qualifica
(estromessi) se non per gravi motivi accertati dalla
Deputazione Amministrativa.
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Art.3 - Gli
“Amici della Confraternita” godono del diritto di
partecipazione a tutte le Cerimonie e manifestazioni cui
partecipano i Confratelli. Possono intervenire, su invito dei
Governatori, alle riunioni della Deputazione Amministrativa per
esprimere pareri non vincolanti su specifiche materie in esame, in
relazione alle proprie particolari conoscenze e competenze.
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Art.4 -
Gli “Amici della Confraternita de’ Genovesi in Roma”
è una Associazione di fatto non riconosciuta e ad essa,
quindi si applicano tutte le disposizioni normative
riguardanti tale figura istituzionale, che hanno vigore in
Italia.
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Art.5 - Le
modalità cerimoniali della ammissione alla qualità di
“Amico della Confraternita”, saranno stabilite dalla
Deputazione Amministrativa che delegherà a un membro la
funzione di “Assistente” per i rapporti con
l’Associazione.
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Art.6 -
L’elemento di distinzione degli appartenenti
all’Associazione in qualità di “Amici”, è
rappresentato da un segno riproducente San Giovanni
Battista.
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Art.7 - La
presente Delibera ha valore di norma costitutiva e di
direttiva regolamentare; per quanto in essa non contemplato,
vale la normativa generale della Confraternita.
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