ART.
1.- La Confraternita di S. Giovanni Battista dei Genovesi in Roma è una
Associazione a scopo di beneficenza e di culto. Essa non ha rendite
proprie, ma amministra colle norme delle leggi 17 luglio 1890 sulle
istituzioni pubbliche di beneficenza, e 18 luglio 1904, e dei relativi
regolamenti, quelle delle Pie Fondazioni ad essa annesse, e cioè: Pia
Fondazione Cicala, e Pia Fondazione Riccobono, Chiesa e Giustiniani, specificate
nell'art. 4. ART.
2.- Possono far parte della confraternita tutti i Genovesi o discendenti
da Genovesi, fino alla terza generazione inclusive, residenti in Roma. Nei
casi dubbi, per determinare a tale scopo la qualità di Genovese, si
ricorrerà per analogia alle disposizioni del Codice civile relative alla
determinazione della cittadinanza: ART.
3.- L'ammissione dei confratelli è deferita alla deputazione
Amministrativa, di cui è parola all'art. 7; la quale, prese le opportune
informazioni, delibera, a scrutinio segreto, sulle relative domande o
proposte. ART.
4.- Spetta alla Confraternita l'Amministrazione delle seguenti Pie
Fondazioni, cioè: a)
Fondazione di Meliaduce Cicala, per beneficenza e per oneri di
culto, relativa alla distribuzione di sussidi a genovesi poveri in Roma ed
alla ufficiatura della chiesa di S. Giovanni Battista dei genovesi in Roma
nel Rione di Trastevere; la quale Pia Fondazione ebbe origine dalla pietà
e liberalità del patrizio genovese Meliaduce Cicala, morto il 5 agosto
1481, e fu riconosciuta Opera Pia col R. Decreto 11 dicembre 1890. A
questa fondazione vennero più tardi ad aggiungersi, per quanto riguarda
il culto, il legato Imperiali per Cappellanie ed altri legati per messe. b)
Fondazioni Riccobono-Chiesa e Giustiniani, per doti a zitelle
povere residenti in Roma; le quali fondazioni ebbero rispettivamente
origine dai testamenti di Giacomo Antonio Riccobono da Levanto nel
Genovesato, in data 18 gennaio 1591; e del March. Vincenzo Giustiniani di
Genova, in data 22 gennaio 1631; riconosciute Opere Pie con R. Decreto 11
luglio 1889. Il
patrimonio di queste fondazioni consiste: per la Fondazione Riccobono
in una rendita di L. 645 per l'assegnazione di quattro doti annuali di
trenta scudi l'una, ragguagliate a L. 161,25: per la Fondazione Giambattista
Chiesa in una dote come le precedenti, di L. 161,25; le quali rendite
si prelevano dal complesso delle rendite della Confraternita, a cui i pii
fondatori legarono beni e rendite corrispondenti. Il patrimonio infine
della Fondazione Giustiniani consisteva in una renditadi L. 161,25,
che era annualmente corrisposta dagli eredi del fondatore, la quale
rendita andò completamente perduta per l'avvenuta liquidazione forzata
dal patrimonio della famiglia Giustiniani, senza aver potuto ottenere
utile collocazione. Il
patrimonio della Fondazione Cicala ammonta complessivamente a Lire 150.000
circa, e consiste nello stabile circoscritto dalle vie dei Genovesi,
della Luce, dei Tabacchi e Anicia, a cui è annessa la Chiesa, con
cortile dichiarato Monumento Nazionale; - in Rendita italiana - in canoni
- e in censi. Il servizio della Chiesa è fatto con rendite lasciate a tale
scopo da Pii Benefattori; e quello delle Cappellanie principalmente coi
mezzi provenienti da un certificato di Rendita italiana di annue Lire
1046,08, proveniente dal fondatore Cardinale Imperiali. ART. 5.- Il patrimonio delle Pie Fondazioni sopra
indicato, dal quale l'Amministrazione trae le rendite necessarie allo
scopo rispettivo, consiste in beni stabili, in canoni, in censi ed in
titoli di debito pubblico, come dall'inventario.
ART. 6.- La Confraternita ha un Cardinale
protettore ed è governata da una deputazione amministrativa composta di
due Governatori, uno ecclesiastico ed uno secolare; di cinque ufficiali,
cioè: Priore, Camerlengo, Vicario, Provveditore e Segretario e di dodici
Deputati. ART. 7.- Il Cardinale Protettore ne è il
Presidente onorario; e in tale sua qualità può intervenire tanto alle adunanze
generali, quanto a quelle della Deputazione amministrativa. Il Governatore
ecclesiastico ed il Governatore secolare sono eletti dall'Assemblea generale per
due anni, uno per anno, sopra una terna formata dalla Deputazione. Gli ufficiali sono eletti di anno in anno
dall'Assemblea Generale, sopra una terna formata dalla Deputazione per ognuno di
essi. Dei dodici Deputati, otto sono eletti dall'Assemblea generale per due
anni, quattro per anno, sopra una lista di otto nomi formata dalla Deputazione e
quattro sono eletti per due anni, due per anno, dal Cardinale Protettore. ART. 8.- Le elezioni generali hanno luogo in dicembre e
i nuovi eletti entrano in carica col 1° gennaio successivo. Se durante l'anno venga a mancare per morte, dimissione
od altra causa, uno dei Governatori, si procederà a una nuova nomina in via
straordinaria entro un mese dalla vacanza. Se venga a mancar alcuno degli
ufficiali, potrà la Deputazione eleggere un supplente fino al prossimo
dicembre. Se il numero dei Deputati venisse ad essere ridotto a meno della
metà, si dovrà procedere ad una elezione straordinaria in base ad una lista
con un numero di nomi doppio dei Deputati da eleggersi. ART. 9.- A parità di voti s'intende eletto il più
anziano di età. Chi viene eletto in via straordinaria, in sostituzione di
altri, rimane in officio solo quel tanto che questi vi sarebbe rimesso. ART. 10.- Quando per morte, dimissioni o altra causa,
il numero dei Deputati sia diminuito durante l'anno, e nella elezione ordinaria
debbasi eleggere un numero maggiore di Deputati, dovrà aumentarsi in
proporzione la lista dei candidati, con avvertenza che gli eletti con maggior
numero di voti sostituiranno quelli scaduti per fine del biennio; e gli altri
ultimi eletti sostituiranno quelli venuti a mancare per le cause anzidette.
ART. 11.- L'Assemblea generale è
convocata ad invito di uno dei Governatori, ordinariamente: in maggio per
l'approvazione del Conto: in settembre per l'approvazione del bilancio, e in
dicembre per la rinnovazione parziale della Deputazione: e straordinariamente
quanto sia necessario, per deliberazione concorde dei Governatori, o per
deliberazione della Deputazione, o per istanza di almeno un terzo dei
confratelli, o infine per disposizione dell'autorità governativa. ART. 12.- Nelle Assemblee generali non si potrà
discutere o deliberare che sugli affari iscritti all'ordine del giorno per i
quali ebbe luogo la convocazione. ART. 13.- All'Assemblea generale spetta di deliberare
sulle proposte che importino diminuzione o modificazione del patrimonio, su
quelle relative alla modificazione dello Statuto; ed in genere su tutto ciò che
eccede l'ordinaria amministrazione del patrimonio. ART. 14. - Per la validità delle adunanze
dell'Assemblea generale occorre l'intervento, oltreché di un Governatore,
di una metà almeno dei Confratelli regolarmente inscritti nel catalogo. ART. 15. - Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voti e, per quelle relative alla modificazione
dello Statuto, occorre inoltre la maggioranza di due terzi dei presenti. ART. 16. - Risultando deserta la prima adunanza
per difetto del numero legale, l'Assemblea generale potrà deliberare in
una seconda adunanza, da convocarsi entro quindici giorni, purchè il
numero dei presenti non sia minore di dieci, oltre il Governatore
Presidente. ART. 17. - La Deputazione è convocata ad invito
di uno dei Governatori, ogni volta che sia necessario per gli affari
ordinari e straordinari dell'Amministrazione. ART. 18. - Spetta alla Deputazione l'esame dei
bilanci presuntivi e consuntivi preparati dal Camerlengo, la nomina del
Rettore e degli altri stipendiati e salariati, l'esame delle proposte di
modificazione dello Statuto, la compilazione dei regolamenti interni, ed
in genere tutto ciò che concerne l'amministrazione ordinaria del
patrimonio. ART. 19. - Per la validità delle adunanze della
Deputazione occorre la presenza di oltre la metà dei membri, compreso il
Governatore Presidente; e le deliberazioni si prendono a maggioranza
assoluta di voti. ART. 20. - I processi verbali delle deliberazioni
sono stesi dal Segretario. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi
sono intervenuti; e se alcuno di essi si allontani, o ricusi di firmare,
ne sarà fatta menzione. Gli amministratori che, senza giustificato
motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono
dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Deputazione e il Prefetto
la può promuovere. I mandati di pagamento non costituiscono titolo
legale di scarico per tesoriere, se non sono muniti delle firme del
presidente e di quella del membro dell'Amministrazione, che sopraintende
al servizio cui si riferisce il mandato; od, in difetto, del membro
anziano. ART. 21. - I Governatori presiedono le adunanze
dell'Assemblea generale e della Deputazione, curano l'esecuzione delle sue
deliberazioni, rappresentano amministrativamente la Confraternita,
provvedono sotto la loro responsabilità ai casi urgenti con obbligo di
riferirne alla Deputazione nella sua prima adunanza, autorizzano le spese
ordinarie previste in bilancio, e quelle straordinarie non eccedenti le lire
trenta. ART. 22. - Il Priore ed il Vicario presiedono alle
funzioni dell'Oratorio. ART. 23. - Il Camerlengo sovraintende alla gestione
economica, stipula i contratti, propone i lavori occorrenti agli edifici, ne
vegli l'esecuzione, liquida i conti, prepara i bilanci preventivi e
consuntivi e rappresenta la Confraternita in giudizio. ART. 24. - Il Provveditore sopraintende alla
provvista dei mobili e degli arredi e al loro restauro, secondo le
deliberazioni della Deputazione; ed, in concorso col Rettore, a quanto
occorre al decoro delle sacre funzioni. Egli sarà responsabile della buona
conservazione di detti mobili ed arredi, salvo quelli regolarmente
consegnati al Rettore, dei quali sarà questi responsabile. Terrà al
corrente il relativo inventario, un duplicato del quale rimarrà depositato
in archivio. ART. 25. - Il Segretario, oltre alla compilazione
dei verbali delle adunanze, a norma dell'art. 20, cura la corrispondenza da
sottoporsi alla firma di uno dei Governatori, tiene in ordine il catalogo
dei Confratelli, prepara, in base alle deliberazioni della Deputazione ed ai
conti debitamente liquidati, i mandati di pagamento, li sottopone alla firma
di uno dei Governatori e di un altro Amministratore ai sensi dell'art. 20, e
li controfirma. Art. 26. - Sarà provveduto, mediante speciale
regolamento interno debitamente approvato, al buon avviamento del servizio
amministrativo e contabile di beneficenza e di culto, in esecuzione del
presente Statuto.
_____________________________
Fondazione
Cicala per beneficenza e culto.
§ 1.
- Sussidi
ART. 28. - Nel bilancio annuale sarà fatta la ripartizione delle
rendite disponibili della Fondazione Cicala fra il ramo beneficenza,
che riguarda i sussidi da distribuirsi ai genovesi poveri residenti in Roma,
ed il ramo culto, che si riferisce all'ufficiatura della Chiesa di S.
Giovanni Battista dei Genovesi, in concorso con i legati speciali, lasciati
dal Cardinale Giuseppe Renato Imperiali per diverse Cappellanie, con suo
testamento del 3 ottobre del 1764, e da altri pii testatori per celebrazioni
di messe ed altre sacre funzioni. Tale ripartizione sarà fatta in corrispondenza delle risultanze del
quinquennio 1901-1905, che dànno la proporzione media di L. 1600 per i
sussidi, e di L. 970 per l'ufficiatura della Chiesa. Tale proporzione non
potrà essere alterata che mediante una motivata deliberazione approvata
dall'Autorità tutoria. ART. 29. - In relazione al disposto dell'art. 6,
lett. C. della legge 18 luglio 1904, una terza parte del fondo assegnato al
bilancio pei sussidi sarà riservata annualmente a vantaggio di fanciulli
poveri liguri, che non possono essere assistiti come esposti, e più
specialmente per i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori,
quando questi si trovino in condizioni di miserabilità; e specie se uno di
essi è morto, degente in pubblico stabilimento di cura o di carità, od in
carcere; e sempreché in essi genitori concorrano gli estremi per i
sussidianti liguri: nel caso che non si avveri nell'anno alcuno dei casi
suddetti, detta somma andrà in aumento della somma da distribuirsi come
sussidio. ART. 30. - L'assegnazione dei sussidi vien fatta
dalla Deputazione, fatte le indagini opportune dai Visitatori eletti a tale
scopo, d'anno in anno, dalla Deputazione stessa fra i suoi componenti. Nel
regolamento saranno tracciate le norme per determinare la misura dei sussidi
in rapporto alle cause, alla loro durata, e ad altre circostanze influenti;
e saranno stabilite le guarentigie di regolare concessione dei sussidi
medesimi. ART. 31. - Possono concorrere a tali sussidi i
genovesi poveri residenti in Roma, o quivi di passaggio, i quali siano
ascritti al Pio Sodalizio o posseggano i requisiti necessari per potervi
essere ascritti, come all'art. 2. Alle istanze per sussidio dovrà unirsi
l'attestazione di povertà e di buona condotta rilasciata dal Sindaco; e,
trattandosi di ammalati, il certificato medico. ART. 32. - Chi concorre ai sussidi senza essere
ascritto alla Confraternita dovrà dimostrare con documenti che possiede i
requisiti, di cui all'articolo precedente. ART. 33. - Perde il diritto di concorrere ai
sussidi la donna genovese, che sposi chi non è genovese; ma lo riacquista
in caso di vedovanza. ART. 34. - La donna non genovese, che sposa un
genovese, conserva, rimanendo vedova, il diritto di concorrere ai sussidi
ancorché non abbia figli.
§
2. - Ufficiatura della Chiesa.
ART. 35. - Si provvede all'ufficiatura della Chiesa colla opera di un
Rettore ed, occorrendo, di un vice Rettore, provvisti di equo assegno e di
alloggio nei locali annessi alla chiesa. ART. 36. - Il Rettore ha la direzione della
ufficiatura della Chiesa secondo le deliberazioni della Deputazione e le
disposizioni del Governatore ecclesiastico; mantiene l'ordine nella Chiesa e
nel Chiostro attiguo; cura, di concerto col Provveditore, il decoro delle
sacre funzioni e veglia l'adempimento delle Cappellanie e degli altri
legati, tenendo in ordine il relativo registro da sottoporsi alla
vidimazione della competente autorità. ART. 37. - Concorrono all'ufficiatura della Chiesa
i Cappellani della Fondazione Imperiali, da tempo ridotti a due, i quali,
secondo il testamento del Pio Fondatore, sono nominati ad nutum dal
Cardinale Protettore o, in mancanza, dal Governatore ecclesiastico. Hanno
essi diritto all'alloggio nei locali annessi alla Chiesa, avendo il
testatore lasciato a tale scopo alla Confraternita un compenso
corrispondente. ART. 38. - Per ragione di economia l'ufficio di
Rettore e di Vice-Rettore potrà cumularsi con quello di Cappellano della
fondazione Imperiali. ART. 39. - Gli uffici, di cui è parola negli
articoli 36 e 38, non potranno conferirsi, secondo le tavole di fondazione,
che a sacerdoti genovesi; e solo in mancanza di sacerdoti genovesi idonei,
potranno conferirsi ad altri sacerdoti; ma con nomina provvisoria, da
rinnovarsi d'anno in anno, finché duri la mancanza suddetta. ART. 40. - Il Rettore, o chi ne fa le veci, è
posto alla diretta dipendenza del Governatore ecclesiastico. ART. 41. - Il chierico, il portiere ed altri
inservienti, che fossero necessari per il servizio della Chiesa e del
Chiostro annesso, sono posti alla diretta dipendenza del Rettore o di chi ne
fa le veci.
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